Beneficiari
- Condomini
- Persone fisiche su abitazioni principali IACP
- Cooperative a proprietà indivisa
Elenco interventi
- Installazione caldaie a condensazione, purché di classe energetica A (Reg. UE 811/2013);
- Interventi di coibentazione;
- lavori condominiali di efficientamento energetico;
- Installazione di pompe di calore, caldaie, scaldacqua a pompa di calore, schermature solari, sistemi di building automation, pannelli fotovoltaici e collettori solari per produzione di acqua calda;
- rifacimento facciate;
- impianti fotovoltaici;
- messa in stato di sicurezza delle strutture, con contributi rafforzati per chi vive nelle zone a maggior rischio sismico; acquisto di accumulatori e colonnine di ricarica per auto elettriche.
Che cos’è il Sismabonus
Gli esperti operatori di Lanzino Costruzioni srl sono lieti di fornire ai propri clienti tutti i dettagli relativi alle agevolazioni fiscali Sismabonus ed Ecobonus.
Il Sismabonus è un’agevolazione fiscale che consente sia ai privati (persone fisiche, società di persone, imprenditori individuali, professionisti) che alle società (società di capitali ed enti) di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute, dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2025, per interventi di massa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone ad alta pericolosità sismica.
La misura della detrazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, è definita da una percentuale che varia dal 50% all’85%, che va calcolato su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
Chi può usufruire dell’agevolazione fiscale
- proprietario o nudo proprietario;
- titolare di un diritto reale di godimento;
- comodatario;
- locatario o utilizzatore in leasing;
- familiare convivente con il proprietario o detentore e il convivente non proprietario né titolare di un contratto di comodato (solo per gli immobili a destinazione abitativa);
- acquirente dell’immobile (oggetto di riqualificazione) per le quote di detrazione residue.
Sono comprese, tra i soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione fiscale, anche le società immobiliari per gli interventi effettuati su immobili concessi in locazione (R.M. 22/E del 12 marzo 2018).
Possono usufruire della detrazione anche gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, gli enti aventi le medesime finalità e le cooperative a proprietà indivisa per gli interventi su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Quali interventi possono essere detratti?
- tutte le spese finalizzate ad interventi di messa in sicurezza statica, in particolare quelle riguardanti le parti strutturali degli edifici (art.16-bis, co.1, lett.i, del D.P.R.917/1986)
- le spese per la redazione della documentazione obbligatoria necessaria a comprovare la sicurezza statica
- gli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione obbligatoria.
Tra i costi detraibili dell’intervento rientrano, dal 1° gennaio 2017, anche le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili (solo se propedeutiche ai lavori agevolati).
Il decreto del MIT n. 58 del 28 febbraio 2017 (e le successive modifiche) è volto a definire le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità d’attestazione dell’efficacia degli interventi effettuati da parte dei professionisti abilitati.
Le percentuali della detrazione
- pari al 50% delle spese sostenute, le quali possono arrivare sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi sulle parti strutturali che non conseguono un miglioramento della classe sismica;
- pari al 70% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe;
- pari all’80% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi.
- 75% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe;
- 85% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi.
Che cos‘è l’Ecobonus
L’Ecobonus è un’agevolazione fiscale che consente a privati (persone fisiche, persone, imprenditori individuali, professionisti) e società (società di capitali ed enti) di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una porzione delle spese sostenute sino al 31 dicembre 2025 al fine di effettuare interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (abitazioni monofamiliari e immobili a destinazione produttiva o commerciale) e per i medesimi interventi eseguiti su parti comuni dei condomini.
L’entità della detrazione è da definirsi in base ad una percentuale che va da un minimo del 50% ad un massimo del 75%, e spetta entro un ammontare massimo che varia a seconda del tipo di intervento realizzato nonché in base al fatto che questo riguardi la singola unità immobiliare o edifici condominiali.
La detrazione in questione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
All’intervento energetico effettuato si possono detrarre sia i costi dei lavori edili relativi all’intervento energetico effettuato che le spese relative alle prestazioni professionali, comprese quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati e quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica.
Chi può usufruire della detrazione fiscale Ecobonus
- proprietario o nudo proprietario;
- titolare di un diritto reale di godimento;
- comodatario;
- locatario o utilizzatore in leasing;
- familiare convivente con il proprietario o detentore e il convivente more uxorio non proprietario né titolare di un contratto di comodato (solo per gli immobili a destinazione abitativa);
- acquirente dell’immobile (oggetto di riqualificazione) per le quote di detrazione residue.
Gli interventi agevolati per le singole unità immobiliari
- acquisto e posa in opera di finestre, comprensive di infissi (detrazione massima 60.000 euro);
- acquisto e posa in opera delle schermature solari (di cui all‘All.M, D.Lgs. 311/2006) (detrazione massima 60.000 euro);
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla Classe A (Reg. UE811/2013) (detrazione massima 30.000 euro);
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (detrazione massima 30.000 euro).
- riqualificazione energetica “globale” (detrazione massima 100.000 euro);
- strutture opache orizzontali e verticali (detrazione massima 60.000);
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (detrazione massima 60.000);
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (detrazione massima 30.000 euro):
- impianti con caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla Classe A (Reg. UE 811/2013) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione (classi V, VI o VIII Comunicazione UE 2014/C 207/02);
- impianti dotati di apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione. Gli impianti in questione devono essere assemblati in fabbrica nonché espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- generatori d’aria calda a condensazione;
- acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, che consentano di ottenere un risparmio di energia primaria pari almeno al 20% (detrazione massima 100.000 euro);
- impianti geotermici a bassa entalpia (detrazione massima 30.000 euro);
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore (detrazione massima 30.000 euro);
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto di impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione abitazioni.
È da precisare che sono ancora in procinto di essere emanati diversi decreti interministeriali finalizzati a definire una serie di requisiti tecnici che dovranno soddisfare gli interventi beneficianti dell’agevolazione per la riqualificazione energetica e i massimali di costo per singola tipologia di intervento.
Per usufruire della detrazione gli interventi devono essere necessariamente eseguiti su unità immobiliari o su parti comuni di edifici esistenti (anche se rurali e strumentali) di qualsiasi categoria catastale.
- immobili locati a terzi (sia strumentali che abitativi);
- immobili “merce”, ovvero i beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa.
- preventiva esistenza di un impianto di riscaldamento, per tutti gli interventi (ad eccezione dell’installazione di pannelli solari);
- realizzazione di un impianto termico centralizzato, nel caso di frazionamento di un’unità immobiliare.
Interventi agevolati per i condomini
Quando si ha a che fare con i lavori effettuati su parti comuni di edifici condominiali inoltre, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2025 sono previste percentuali più elevate di detrazione se gli interventi realizzati sono particolarmente incisivi.
- del 70%, se l’intervento di riqualificazione interessa l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
- del 75%, se l’intervento di riqualificazione è diretto a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva (va conseguita almeno la qualità media indicata nel DM 26 giugno 2015).
Per usufruire delle suddette detrazioni è necessaria l’attestazione della prestazione energetica degli edifici ad opera di un professionista abilitato.
ENEA effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni.
Va precisato che sono in corso di emanazione determinati decreti interministeriali volti a definire i requisiti tecnici che dovranno soddisfare gli interventi che beneficiano dell’agevolazione per la riqualificazione energetica e i massimali di costo per singola tipologia di intervento.
Le agevolazioni fiscali Ecobonus e Sismabonus si possono cumulare?
È prevista dalla legge la possibilità di cumulare Ecobonus e Sismabonus per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, solo ed esclusivamente nei casi in cui gli interventi siano volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
- 80%, se gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore;
- 85%, se gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori.
Su quali immobili si può eseguire la riqualificazione energetica?
Per usufruire della detrazione gli interventi devono essere necessariamente eseguiti su unità immobiliari o parti comuni di edifici esistenti, anche se rurali (compresi quelli strumentali) di qualunque categoria catastale.
I titolari di reddito d’impresa hanno la possibilità usufruire della detrazione per interventi effettuati su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’impresa e non locati.
- immobili locati a terzi (sia strumentali che abitativi);
- immobili “merce”, ovvero i beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa.
Risultano invece esclusi dall’agevolazione i costi relativi ad immobili in corso di costruzione, in quanto l’agevolazione fiscale è concessa solo per interventi eseguiti su fabbricati esistenti.
- preventiva esistenza di un impianto di riscaldamento per tutti gli interventi (ad eccezione dell’installazione di pannelli solari);
- realizzazione di un impianto termico centralizzato, nel caso di frazionamento di un’unità immobiliare.